Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/clients/a08a709b2c337de3642809388585fd4b/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5892
CHI SIAMO | Corri con il Cuore !

STATUTO
dell’Associazione Slowrun

 

Art. 1 – Nome e sede
La Slowrun è un’associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, avente la propria sede ad Agno presso l’attività commerciale del presidente.

Art. 2 – Scopo
L’associazione ha come scopo l’organizzazione di eventi benefici per la promozione del movimento e la raccolta di fondi da devolvere in beneficienza prevalentemente nella zona ed in particolare all’associazione Greenhope.

Art. 3 – Composizione
L’associazione si compone di persone fisiche e morali:
a) membri del comitato;
b) soci attivi;
c) soci sostenitori.

Art. 4 – Responsabilità
È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei componenti del comitato direttivo nei confronti di terzi, gli impegni dell’associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

Art. 5 – Soci
Sono soci attivi coloro che partecipano attivamente e hanno pagato la tassa sociale di CHF 100.- stabilita. Essi hanno diritto di voto all’Assemblea Generale alla quale hanno il dovere di presenziare Essi hanno anche il dovere di collaborare al buon andamento dell’associazione.

La qualità di soci sostenitori si acquista invece mediante il versamento della tassa sociale fissata in almeno CHF 10.- annui. I soci sono sostenitori passivi che versano la quota volontariamente a sostegno della causa.

Art. 6 – Ammissioni e dimissioni
L’ammissione, come pure la dimissione dei soci attivi è decisa dall’Assemblea Generale.
I soci attivi che intendono ritirarsi dall’associazione, devono inoltrare una comunicazione scritta al comitato, prima dell’Assemblea Generale ordinaria. Le dimissioni saranno accettate soltanto se il richiedente avrà adempito completamente ai suoi obblighi finanziari.

L’ammissione di nuovi soci sostenitori può avvenire in ogni momento tramite pagamento della quota sociale di almeno CHF 10.-, mentre la dimissione avviene automaticamente con il mancato pagamento della quota sociale annua.

Art. 7 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale si compone come segue:
a) apporto di capitale da parte dei membri di comitato di CHF 100.- a testa (una volta);
b) quote sociali (soci sostenitori minimo CHF 10.-, soci attivi CHF 100.- annuali)
c) eventuale capitale residuo di massimo CHF 1’000.- per far fronte ai propri bisogni dopo la devoluzione in beneficienza degli incassi.

Art. 8 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea Generale
b) il Comitato
c) Revisori

Art. 9 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è l’organo superiore dell’Associazione.
Essa si riunisce di norma una volta all’anno entro tre mesi dalla fine del periodo amministrativo, su convocazione scritta del Comitato, entro 10 giorni dalla data prevista per la riunione.
Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei soci aventi diritto di voto presenti all’Assemblea Generale.
Per la modifica degli statuti, per la fusione o lo scioglimento occorre la maggioranza assoluta dei soci.

Art. 10 – Comitato direttivo
Il comitato direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si compone di minimo cinque membri, di cui un presidente, un cassiere e minimo tre membri. Il comitato è sempre rieleggibile, esso nomina il presidente ed il cassiere.

Art. 11 – Competenze del comitato direttivo
I compiti del comitato sono i seguenti:
a) l’amministrazione del patrimonio sociale;
b) la decisione sulle tasse sociali, l’ammissione come pure la dimissione di soci;
c) la rappresentanza dell’associazione nei confronti di terzi;
d) l’allestimento dei conti annuali completi e attendibili proponendo la destinazione di utili o avanzi.

Il comitato si riunisce per ordine del presidente o su richiesta dei membri; può deliberare soltanto in presenza di tutti i membri.

Art. 12 – Revisore
L’Ufficio di Revisione è composto da due persone.
I Revisori controllano la gestione finanziaria dell’Associazione e presentano un rapporto scritto all’Assemblea Generale.
Non possono essere deisgnati Revisori i Membri del Comitato in carica.

Art. 13 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dal comitato direttivo convocando un’Assemblea straordinaria:
Lo scioglimento necessita della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, in caso contrario verrà convocata un’ulteriore Assemblea straordinaria che deciderà coi due terzi dei voti dei soci presenti.

Prima dello scioglimento, l’Assemblea determinerà la destinazione di eventuali patrimoni in modo da essere utilizzato per scopi similari. In ogni caso il patrimonio sarà devoluto a una Associazione o a un ente, avente scopo analogo e che dovrà essere esentato dall’imposta in virtù del suo scopo pubblico o di pubblica utilità.

Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale costituente del 12.02.2020 ed entra in vigore a partire da questa data.

Art. 15 – Altre disposizioni
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme enunciate nel Codice Civile Svizzero.